RISCHIO RADON FINANZIAMENTI – DL 13/06/2023 n. 69

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)
(GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)
Nota: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2023

Finanziamento per le attività di misurazione del Gas Radon all’interno del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69

Il Decreto riporta le disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea, in particolare la Procedura di infrazione 2018/2044 .

L’articolo 7 e 8 istituiscono rispettivamente due Fondi presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria e negli ambienti chiusi, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Relativamente alle definizione delle aree prioritarie l’Art. 11 richiama l’Art 10 per le indicazioni ed i criteri tecnici ivi contenuti. Peccato che il Piano Nazionale Radon pure atteso entro Agosto 2021 richiesto dall’Art. 10 non è mai stato pubblicato.
La domanda che quindi sorge spontanea, sulla base di quali ‘indicazioni e criteri tecnici’ saranno perimetrate le aree prioritarie Radon?
Ennesimo caso di legislazione d’urgenza che crea più dubbi di quanti ne risolva .

In ogni caso si riporta di seguito il testo degli articoli di interesse.

Articolo 7
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 . Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

  1. Al fine di assicurare l’individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 26.

Articolo 8
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell’aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

  1. Al fine di assicurare l’adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell’aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell’aria in ambienti chiusi.
  2. Il Fondo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell’individuazione delle aree prioritarie, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020 , con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

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Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

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