Pubblicato il testo di recepimento della direttiva euratom 59/2013 sulla Gazzetta ufficiale n 201 del 12-08-2020
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 2020 e su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
Vengono resi più stringenti i limiti per la radioattività naturale ed in particolare del Radon.
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.